CONTRIBUTI PUBBLICI – SCADENZA PUBBLICAZIONE 30 GIUGNO 2023
Entro il 30 giugno di ogni anno tutte le associazioni di promozione sociale hanno l’obbligo di pubblicare, sul proprio sito o portale digitale, un rendiconto delle somme percepite da enti pubblici nell’esercizio precedente, come sancito dall’art. 1 comma 125 e successivi della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Qualora l’ente non disponga di un proprio sito internet o di un portale digitale pubblico come la pagina facebook, è possibile pubblicare il rendiconto sui portali della rete associativa NOI Associazione inviandolo per mail ad amministrazione@noiassociazione.it.
L’obbligo di pubblicazione scatta solo nel momento in cui i circoli abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra COMPLESSIVA pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Tale cifra va intesa in senso cumulativo (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferita alle singole erogazioni.
CONTRIBUTI DA COMUNICARE
Sono da comunicare tutti gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti effettivamente erogati dalle Pubbliche amministrazioni nel 2022, in denaro o in natura, come:
– concessione ad un beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito;
– donazione di beni
– trasferimenti di denaro /beni a specifici enti quale contributo per lo svolgimento di attività sociali.
Per i Contributi in denaro: gli obblighi di informativa riguardano i contributi in denaro effettivamente incassati nell’anno 2022. Ai fini della rendicontazione non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Per i Contributi in natura si fa riferimento all’anno in cui il vantaggio è effettivamente fruito.
La normativa non prevede un format preciso per la pubblicazione; si allega un fac-simile.
CONTRIBUTI DA NON COMUNICARE
– il 5 per mille considerato aiuto di “carattere generale”
– incasso di corrispettivi a fronte di incarichi a carattere sinallagmatico (ossia cessione di un bene o prestazioni di uno specifico servizio che la Pubblica amministrazione paga e costituisce corrispettivo per il soggetto che incassa);
– incasso di somme a titolo di risarcimento.
SANZIONI PER INOSSERVANZA DELL’ADEMPIMENTO
La sanzione amministrativa è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta (a cura degli enti eroganti) l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.