PUBBLICAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 SUPERIORI A 10.000€

Entro il 30 giugno di ogni anno tutte le associazioni di promozione sociale hanno l’obbligo di pubblicare, sul proprio sito o portale digitale, un rendiconto delle somme percepite da enti pubblici* nell’esercizio precedente, come sancito dall’art. 1 comma 125 e successivi della legge 4 agosto 2017 n. 124 (qualora l’ente non disponga di un proprio sito internet o di un portale digitale pubblico come la pagina facebook, è possibile pubblicare il rendiconto sui portali della rete associativa di riferimento).

L’obbligo di pubblicazione scatta solo nel momento in cui i circoli abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Tale cifra, come specificato dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, va intesa in senso cumulativo (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferita alle singole erogazioni.

Non è sufficiente dunque che i contributi pubblici siano correttamente inseriti nel bilancio dell’associazione, ma è necessario darne specifica evidenza con un rendiconto a parte, facendo riferimento, con un criterio “per cassa”, all’esercizio in cui i contributi sono stati effettivamente incassati.

Non devono essere comunicati/pubblicati:

  • il 5 per mille considerato aiuto generale (Ministero del Lavoro circolare n 6 del 25.6.2021);
  • incasso di corrispettivi a fronte di prestazioni di uno specifico servizio che la Pubblica amministrazione paga e costituisce corrispettivo per il soggetto che incassa);
  • aiuti generici quali agevolazioni fiscali, contributi che vengono erogati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (aiuti COVID);
  • incasso di somme a titolo di risarcimento

*Per ente pubblico si intende:

Tutte le amministrazioni dello Stato, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e Istituzioni educative;

  • Aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • Istituzioni Universitarie;
  • ICIAP; CCIAA e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni, aziende e e nti del SSN; ARAN;
  • Agenzia delle Entrate, ecc.;
  • CONI. (Art. 1 co. 2 D.Lgs. 165/2001)

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